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Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi mesi 3 dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
Il comune di San Pietro al Tanagro ha predisposto un unico ufficio a cui far riferimento per la fatturazione elettronica. Il codice è il seguente.
Codice Ufficio I.P.A. |
Descrizione |
Responsabile |
UFL8SB | Uff eFatturaPA | Domenico Quaranta |
Cogliamo l',occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. gg /201,4 Èa stabilito l'obbligitorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (clc),-tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. nò1ZOtO, e del codice unico di Progetto (CUP), quando previsto; il nostro ente nÀ"procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riporiati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).
In allegato la comunicazione ufficiale: scarica allegato.
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